Cessione del credito: gli ultimi sviluppi
25 Marzo 2022 | Incentivi
Nuove regole per la cessione del credito: quante volte si può cedere? Quale procedura occorre osservare? Sconto in fattura e cessione del credito come funziona?
Stai lavorando ad un progetto con l’idea di finanziarlo attraverso la cessione del credito? Probabilmente quanto annunciato dal Decreto Antifrode ha scombussolato tutti i tuoi piani.
Lo capisco bene. La stretta sul numero di passaggi del credito, da infinite ad una soltanto, ha letteralmente bloccato il sistema.
Hai visto colleghi vivere momenti di gravissima incertezza, preoccupati per tutte le pratiche già avviate e soprattutto per i cantieri che erano già partiti e che si sono visti costretti a bloccare.
Per mitigare gli effetti del decreto, il Consiglio dei ministri del 18 febbraio ha approvato delle nuove regole sulla cessione del credito, una su tutte: la possibilità di cedere il credito fino a tre volte.
Questa novità sembrerebbe risolvere il problema ma visto il gran numero di modifiche che hanno subito l’articolo 119 e 121 del DL 34/2020, e in così breve tempo, la preoccupazione resta alta.
Per questo ho pensato di scrivere questo articolo: per aiutare chi, come te, sta progettando di realizzare degli interventi attraverso la cessione del credito, a capire meglio come funziona adesso il meccanismo. In questo modo potrai valutare, una volta per tutte, l’effettiva convenienza della cessione del credito per il tuo progetto. Se pensi che queste informazioni possano fare al caso tuo, mettiti comodo e buona lettura!
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Indice
Nuove regole per la cessione del credito, contesto e finalità
Per capire a fondo le nuove regole per la cessione del credito, dobbiamo fare un piccolo passo indietro nel tempo.
Come forse saprai, il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, oltre alla classica detrazione fiscale, per tutti i lavori relativi all’efficientamento energetico (superbonus ed ecobonus) e alla ristrutturazione edilizia (Bonus casa).
Queste due nuove opzioni fiscali permettono di ricevere il rimborso di quanto speso da banche/istituti finanziari o direttamente uno sconto sul corrispettivo dal fornitore.
Tali misure avrebbero dovuto mitigare le conseguenze economiche della pandemia e dare, al contempo, una concreta spinta all’efficientamento del parco immobiliare italiano.
In realtà, questi effetti positivi si sono visti solo in parte.
Fino ad ora, il numero di interventi realizzati con l’aiuto delle agevolazioni fiscali è stato al sotto le aspettative (qui puoi approfondire il report ufficiale redatto da ENEA) e, soprattutto, abbiamo assistito alla nascita di un preoccupante fenomeno, quello delle tentate truffe ai danni dell’Agenzia dell’Entrate.
Quest’ultima ha registrato, attraverso la propria piattaforma informatica, richieste per la cessione di fittizi crediti d’imposta per importi molto più alti delle spese realmente sostenute o persino per lavori mai realizzati.
Basti pensare che, a solo un anno di distanza dall’introduzione della misura di potenziamento, l’Agenzia delle Entrate ha censito comportamenti fraudolenti per un ammontare di circa 800 milioni di euro, la maggior parte dei quali provenienti dal Superbonus 110%, dal Bonus Facciate 90% e dal Bonus Casa 50%.
Uno dei principali fattori che hanno particolarmente prestato il fianco a comportamenti fraudolenti, è stata l’assenza di prezzi unitari di riferimento per gli interventi ammessi al Bonus Facciate e Bonus Casa.
Dunque, a seguito di questi tentavi di frode, sono stati disposti dei paletti attraverso il Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022) poi corretti con il Decreto Frodi (DL 13/2022).
Le restrizioni riguardano, essenzialmente, l’obbligo del visto di conformità e l’asseverazione tecnica dei prezzi in riferimento ai valori massimi stabiliti dal Ministero per la transizione ecologica, ma soprattutto, la possibilità di cedere il credito una volta sola.
Tale disposizione ha immediatamente innescato una serie di atteggiamenti di chiusura da parte di banche e istituiti finanziari e di conseguenza di tutti gli operatori del settore.
Risultato? Anche se l’obiettivo era arginare i tentavi di frode, di fatto, siamo arrivati allo stop totale del sistema.
Ecco, quindi, che si è resa necessaria l’ennesima modifica: il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13.
Sconto in fattura e cessione del credito, cosa cambia?
In pratica, i contenuti del Decreto Frodi sono confluiti nuovamente nel Decreto Sostegni-ter.
Resta quindi l’obbligo del visto di conformità dell’asseverazione di un tecnico abilitato sulla congruità delle spese sostenute nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento.
Per quanto concerne la modalità di cessione del credito, questa può avvenire fino un massimo di tre volte e solo per intero (non frazionabile) e nella seguente modalità: la prima a terzi (fornitori/intermediari/banche) e le seguenti, solo ed esclusivamente, a soggetti iscritti in appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia, come previsto art. 106 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (banche, istituti di crediti, assicurazioni, ecc.).
Quindi, per intenderci, l’imprenditore può fornire lo sconto in fattura al cliente recuperando il credito in questa modalità: l’imprenditore lo cede a terzi (fornitore/intermediario/banca) il quale a sua volta lo potrà cedere per altre due volte ai soggetti accreditati.
Gli interventi di valore inferiore a 10.000 euro, effettuati su singoli immobili o condomini, ad esclusione del bonus facciate, sono esclusi dall’obbligo di conformità e dell’asseverazione del tecnico. Per lo stesso motivo, tali interventi sono estromessi dalla classificazione delle opere come “edilizia libera”.
I controlli sulla procedura
L’Agenzia delle Entrate ha tempo cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione della cessione del credito per verificare i profili e rilevare eventuali anomalie. Se vengono appurate delle irregolarità, può sospendere per massimo 30 giorni gli effetti della cessione del credito ed effettuare i relativi controlli.
L’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, indica i fattori che possono portare alla sospensione della cessione del credito:
- coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- dati relativi ai crediti ceduti e ai soggetti che intervengono nella cessione, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni di cessione.
Se viene accertata l’indebita fruizione del contributo, il recupero del credito sarà maggiorato dei costi relativi alla sanzione e agli interessi.
Come avrai capito, la procedura di verifica e controllo ha ulteriormente complicato l’iter legato alla cessione del credito, nonostante ciò, resta un’occasione estremamente ghiotta per realizzare gli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione edilizia.
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