Conto Termico 3.0, lo schema di decreto cambia ancora

5 Marzo 2025 | Incentivi

A seguito del confronto tra MASE e Regioni sono emerse importanti novità. Leggi l’articolo per scoprire i punti chiave di quest’ultima versione.

Se lavori nel settore dell’efficienza energetica o conosci già il Conto Termico come strumento di supporto per interventi di riqualificazione energetica, sia in ambito privato che nella Pubblica Amministrazione, allora ti interesserà conoscere le novità riguardanti l’ultimo schema di decreto del Conto Termico 3.0.

Infatti, dopo il confronto tra il MASE e le Regioni, sono emersi degli aggiornamenti che riguardano, sostanzialmente, tre articoli.

Per scoprire quali sono e cosa cambia, continua la lettura dell’articolo fino alla fine.

Conto Termico 3.0, gli ultimi aggiornamenti

Le principali modifiche presenti nella nuova bozza di Conto Termico 3.0, riportata in anteprima dal sito energiaoltre.it (clicca qui per leggere tutto il DM Conto Termico) riguardano tre articoli specifici, mentre gli allegati restano invariati.

La prima differenza si trova nell’articolo 4, che disciplina i Soggetti Ammessi. Il nuovo testo definisce che “sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all’articolo 5: a) le amministrazioni pubbliche; b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario di cui alla lettera b), dell’articolo 2, del presente decreto” e che “ai fini del presente decreto sono assimilati alle Amministrazioni Pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla lettera r) dell’articolo 2, del presente decreto che non svolgono attività di carattere economico”.

Dunque, il testo chiarisce che gli enti del terzo settore privi di attività economica vengono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni.

Un altro aggiornamento significativo è contenuto all’interno dell’articolo 13, Modalità di accesso tramite ESCo e altri soggetti abilitati. Viene stabilito che, “qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di cui al comma 1 nell’arco dei cinque anni successivi all’ottenimento degli incentivi, assicurano il mantenimento dei requisiti mediante l’inserimento di apposite clausole contrattuali relative alle condizioni di assegnazione del nuovo contratto”.

Infine, l’articolo 30, Disposizioni finali, il testo riporta in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato prima del 1 gennaio 2025, il DM Conto Termico 2.0 (DM 16 febbraio 2016) continuerà ad applicarsi per gli interventi delle Pubbliche Amministrazioni inerenti alla sostituzione dell’impianto esistente e all’installazione di impianti di climatizzazione invernale che usano generatori di calore a condensazione.

Conto Termico 3.0, gli interventi incentivati

Per quanto sappiamo fino a questo momento, restano incentivabili dal Conto Termico 3.0 gli “interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti (art. 4, comma 1), nonché gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza realizzati in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti (art. 4, comma 2)”.

I suddetti interventi sono raccolti in due categorie:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti;
  • interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza.

Nello specifico, della prima fanno parte l’isolamento termico di superficie opache delimitanti il volume climatizzato, sostituzione di chiusure trasparenti, l’installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili, la trasformazione in “edifici a energia quasi zero”, la sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti e l’installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Mentre, per quanto concerne la seconda categoria gli interventi in oggetto sono: la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 2000 kW), la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (con potenza termica nominale fino a 2000 kWt), l’installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2500 m2), la sostituzione di scaldaacqua elettrici con scaldaacqua a pompa di calore e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

Come introdotto nell’articolo Conto termico 3.0, le novità in consultazione, l’ultima versione del Conto Termico introduce incentivi per il fotovoltaico, ma con requisiti specifici. L’agevolazione è prevista solo quando l’impianto viene installato insieme alla sostituzione di un sistema di climatizzazione invernale esistente con uno dotato di pompe di calore elettriche. Inoltre, il beneficio economico si estende anche ai sistemi di accumulo, migliorando così l’autosufficienza energetica.

Per poter accedere all’incentivo, l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato in assetto di autoconsumo, con cessione parziale dell’energia prodotta. Inoltre, deve avere una potenza minima di 2 kW, dimensionata in base alla capacità della pompa di calore installata.

I pannelli solari incentivati devono garantire un rendimento minimo del 90% dopo 10 anni, mentre gli inverter devono raggiungere un rendimento europeo pari ad almeno il 97%.

L’importo dell’incentivo copre fino al 30% del costo, con un massimale di 1.500 €/kW per l’impianto fotovoltaico e 1.000 €/kWh per il sistema di accumulo.

Conto Termico 3.0, i fondi basteranno?

Una delle novità più significative del Conto Termico 3.0, già anticipata nei mesi scorsi, è l’aumento dei massimali di spesa per intervento, con alcuni casi in cui i tetti di finanziamento sono stati raddoppiati.

Questo aggiornamento comporterà un maggiore impegno di risorse per incentivare gli stessi interventi che con la precedente versione di Conto Termico avrebbero richiesto un investimento inferiore, ma anche per soddisfare le potenziali nuove richieste.

Dobbiamo aspettarci, infatti, che quei soggetti che in passato ritenevano l’incentivo poco vantaggioso, ora, grazie ai massimali più elevati, potrebbero valutare l’efficientamento energetico con maggiore interesse.

Quindi verrà potenziata la dotazione finanziaria disponibile?

Al momento, sembra di no.

Come riportato all’articolo 3, Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi, per le Pubbliche Amministrazioni i fondi disponibili sono pari a 400 milioni di euro, mentre per i privati sono pari a 500 milioni di euro.

È vero che, ogni anno, una parte significativa del plafond annuale disposto dal Conto Termico resta inutilizzato, come registrato anche dall’ultimo aggiornamento del Contatore dedicato, ma questa nuova versione punta a essere più efficace, rispondendo in modo più mirato alle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, dei privati e degli operatori del settore, come le ESCo.

Questa volta, il rischio di esaurimento fondi è quindi più concreto che mai.

Noi di RiESCo crediamo molto nella bontà del Conto Termico, ritenendolo uno degli incentivi più efficaci soprattutto nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Per questo continueremo ad aggiornare i nostri lettori con tutte le ultime novità!

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