Quali sono i massimali di spesa dell'Ecobonus 110%?

25 Novembre 2020 | Incentivi

Quali sono le condizioni necessarie per accedere all’Ecobonus 110%? Quali sono i massimali di spesa? Questo e molto altro all’interno di questo articolo.

L’Ecobonus 110% ha catturato l’attenzione di moltissime persone, chi smosse da un concreto interesse per gli interventi di efficienza energetica e chi, più semplicemente, intenzionate a ristrutturare la propria casa a spese dello Stato.

Da un’indagine redatta da Qualenergia.it si stima infatti che saranno 5 milioni gli immobili pronti a richiedere l’incentivo, ben il 20% dell’intero parco residenziale italiano.

D’altronde le novità introdotte dal D.L. Rilancio hanno reso questa forma d’incentivazione più conveniente che mai: aliquota potenziata al 110%, ampliamento della tipologia d’interventi ammessi e tre opzioni fiscali a scelta del contribuente, tra le quali la possibilità di cedere il proprio credito alle banche o all’impresa, arrivando così a realizzare gli interventi senza sostenere alcun investimento.

Questa grande convenienza spinge molti a chiedersi se sia tutto o vero…

La risposta è sì, ma solo se rispettati precisi requisiti e condizioni, come i limiti di spesa.

Per scoprire questi aspetti, fondamentali per la buona riuscita dell’operazione, continua la lettura di questo articolo, parleremo del funzionamento dell’Ecobonus 110% e di cosa occorre sapere per riqualificare energeticamente il proprio immobile senza sostenere alcun investimento e soprattutto, senza incorrere in brutte sorprese.

Buona lettura!

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Ecobonus 110%, cos’è e come funziona

L’Ecobonus 110% è stato previsto dal D.L. 34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio e convertito in legge il 16 luglio.

Rispetto alla precedente versione di Ecobonus, questa punta ad incentivare gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del parco immobiliare italiano, attraverso importanti novità:

  • Aliquota potenziata al 110%, da cui il nome Ecobonus 110%;
  • Tre opzioni fiscali a scelta del contribuente: detrazione fiscale, cessione del credito e sconto in fattura;
  • Classificazione degli interventi in trainanti e altri lavori.

l’Ecobonus 110% riconosce questo generoso contributo economico, in relazione alle spese sostenute e documentate a partire dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Le modalità con cui beneficiarne sono: detrazione fiscale,come nella precedente versione ma in 5 anni, oppure tramite la cessione del credito alle banche o istituti finanziari, oppure ancora facendo applicare all’impresa lo sconto in fattura.

Scegliendo una delle ultime due opzioni il beneficiario dei lavori potrà eseguire gli interventi senza sostenere alcun investimento.

Per quanto concerne gli interventi di efficienza energetica la norma prevede una differenziazione tra interventi trainanti e altri lavori, i primi sono quelli più incisivi e riguardano l’isolamento termico dell’involucro dell’edificio e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; la realizzazione di uno di questi interventi permette poi di estendere la detrazione potenziata anche ad altri lavori di efficienza energetica.

Ecobonus 110%, condizioni per accedere

Le condizioni per accedere all’Ecobonus 110% sono:

Per quanto concerne il primo punto, ovvero il miglioramento di due classi energetiche dell’edifico generato attraverso gli interventi di efficienza energetica, la norma è chiara:

“Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi (…) lorocomplesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi dicui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almenodue classi energetiche  dell’edificio  o delle  unità  immobiliarisituate all’interno  di  edifici plurifamiliari  le   quali   sianofunzionalmente indipendenti e  dispongano  di uno  o  più  accessiautonomi  dall’esterno,  ovvero, se  ciò  non  sia possibile,   ilconseguimento  della  classe energetica  più  alta, da  dimostraremediante l’attestato di  prestazione energetica  (A.P.E.), di  cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  primae dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato  nella  formadella dichiarazione asseverata”.

Gli interventi devono inoltre tenere conto dei requisiti tecnici riportati all’interno de Decreto Requisiti Tecnici, redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo col MISE.

Si tratta di una raccolta di informazioni necessarie per la scelta dei materiali e delle soluzioni di efficienza in base alla fascia climatica di provenienza e contiene, inoltre, le procedure di controllo che potrebbero verificarsi a campione da parte dell’ENEA.

Tra i requisiti necessari troviamo riportati i massimali di costo, specifici per ogni tipologia d’intervento. Questi devono osservare il pieno rispetto dei seguenti criteri:

  • costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
  • in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

Inoltre, sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE)nonché per l’asseverazione.

Ecobonus 110%: massimali di spesa per gli interventi trainanti

I limiti di spesa per gli interventi trainanti sono:

  • 50.000 € per l’isolamento termico di un appartamento funzionalmente indipendente;
  • 40.000 € per l’isolamento termico di ogni singola unità immobiliari che compone il condominio minimo (da 2 a 8 unità);
  • 30.000 € per l’isolamento termico di ogni singola unità immobiliari che compone il condominio superiore a 9 unità abitative;
  • 30.000 € per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione moltiplicato in appartamento funzionalmente indipendente;
  • 20.000 € per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione per il numero delle unità immobiliari che compone il condominio minimo;
  • 15.000 € per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione per il numero delle unità immobiliari che compone il condominio da più di 9 unità abitative.

Complessivamente il tetto di spesa non deve superare il tetto di 100.000 € per unità immobiliare.

Ecobonus 110%: massimali di spesa per gli altri interventi

I limiti di spesa per gli altri interventi ammessi sono:

  • 48.000 € per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  • 48.000 € per le batterie di accumulo associate;
  • 60.000 € installazione impianto solare termico;
  • 50.000 € per gli infissi;

Conclusioni

Se rispettate tutte le condizioni e i requisiti di cui sopra, grazie all’Ecobonus 110% un appartamento in condominio potrebbe essere riqualificato energeticamente attraverso questi interventi:

  • Cappotto (fino a 40.000 € di contributo);
  • Nuovo impianto di climatizzazione, ad esempio pompa di calore (fino a 20.000 € di contributo);
  • Fotovoltaico (fino a 48.000 € di contributo);
  • Batterie per il fotovoltaico (fino a 48.000 € di contributo).

Totale 156.000 € di valore immobiliare, costato al contribuente 0 €.

Quando ricapiterà un’occasione simile?

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  • LORIS ha detto:

    Scusate ma non ho capito il limite massimo di spesa è 100000 oppure si può andare oltre rimanendo sempre nei massimali di ogni intervento?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Loris … La domanda è corretta perchè ci sono delle incertezze.
      Nel superbonus i limiti sono: 30-50 k€ per Cappotto trainante + 15-30 k€ per Condensazione-PdC Trainante + 48€ per FV + 48€ Batterie (Trainati) per il resto (infissi + Solare Termico, Building Automation + Caldaia /PdC singola etc) max 100 k€ (forse in quanto Riqualificazione globale) …
      Poi ci sono le scuole di pensiero che dicono (per i trainati) è possibile +60k€ infissi + 60k€ oscuranti + 30k€ PdC/Condensazione + 60k€ Solare Termico
      Tutto è possibile, in ogni caso trovo difficile giustificare questi importi altissimi, con i massimali dell’allegato I al DM 06/08/2020 e ai prezziari regionali

  • SAVERIO MORAMARCO ha detto:

    Scusate anche me. Ma poichè parliamo di ingenti somme vorrei un “parere Molto semplificato”. Intervento seconda casa. Preventivo fatto: TRAINANTI ( capotto termico e isolamento tetto Euro 45.000 + pompa di calore Euro 18.000 + Pannelli solari e batterie Euro 30.000: totale TRAINANTI euro 93.000 + TRAINATI sostituzione infissi e porte blindate di accesso 25.000 + Adeguamento impianto elettrico Euro 10.000. TOTALE TRAINATI EURO 35.000. TOTALE INTERVENTO EURO 128.000. Oltre spese dei progettisti ecc. E’ ACCETTABILE QUESTO PREVENTIVO ? OPPURE ALCUNE SPESE NON RIENTRANO NEL 110/100 E DEVONO ESSERE ELIMINATE?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Salve Saverio, nel suo caso, immagino indipendente, per trainanti ci si riferisce all’intervento del cappotto e della pompa di calore: queste rientrano nel 110%.
      Il fotovoltaico e le batterie d’accumulo anch’essi sono un intervento trainato e rientrano nel 110%.
      Altri tipi di trainati sono gli infissi e anche loro rientrano nel 110%.
      Per le porte blindate esse sono ammesse solo se costituiscono un ingresso esterno di un locale riscaldato.
      Per quanto concerne, infine, l’impianto elettrico non è incentivato dal Superbonus 110%, mentre se è un appartamento allora può usufruire del bonus ristrutturazione 50%.
      Rientrano per quota parte, le spese dei progettisti e le spese tecniche.

  • Loredana ha detto:

    Buongiorno, ho un appartamento in un complesso condominiale formato da 13 appartamenti, nella mia unità abitativa avrei bisogno di fare impianto elettrico e climatizzatore canalizzato , dovrei sostituire infissi e tapparelle, e ristrutturazione bagno .la mia domanda è posso usufruire dell’ecobonus 110% grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Loredana, può usufruire del Superbonus 110% nei condomini se è realizzato almeno un lavoro trainante (Cappotto su almeno il 25% o Impianto centralizzato a condensazione o a Pompa di Calore. Poi può fare i lavori trainanti (impianto climatizzazione canalizzato, Infissi e tapparelle). Tutti gli interventi insieme devono far fare il salto di 2 classi energetiche.
      Per quanto concerne impianto elettrico e ristrutturazione bagno, invece, non può usufruire del 110% ma del Bonus Casa del 50%.

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Loredana.
      Si può usufruire del Superbonus 110% nel suo appartamento rispettando alcune condizioni tra cui: 1° l’intervento trainante (Cappotto per oltre il 25% della superficie o impianto centralizzato di riscaldamento) sia effettuato a livello condominiale; 2° gli interventi generino il salto di almeno 2 classi energetiche. Poi può sfruttare il 110% per i lavori trainati da Lei indicati (Climatizzatore, Infissi, Tapparelle, ed altri) no per impianto elettrico e rifacimento dela bagno (per questi può sfruttare il Bonus Casa 50%) …

  • Giovanni ha detto:

    Buongiorno, ho una casa singola e vorrei fare il cappotto esterno e rifare il tetto per migliorare la stabilità sismica della mia abitazione. Sul tetto attualmente sono presenti 2 lucernari, ma, con la nuova copertura, vorrei aprire altri 2 lucernari, arrivando quindi ad un totale di 4. Secondo voi le spese per i 2 lucernari “nuovi” rientrano all’interno dei bonus (sisma e/o superbonus) o sono totalmente a carico mio e posso “solo” detrarre la loro spesa del 50%?
    Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Giacomo.
      Si può usufruire del 110% per rifare il tetto se c’è il salto di una classe sismica. Per quanto concerne i due lucernari in più, NO, secondo noi NO:
      E’ comunque una piccola somma rispetto al resto e comunque può sfruttare il 50%.

  • Redio ha detto:

    Buongiorno! Desideravo sapere se la vasca di contenimento dei pannelli solari rientra nel superbonus 110 oppure si paga a parte come eccedenza. Grazie!

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Redio. La vasca di contenimento, se è una parte funzionale per l’impianto, e c’è capienza nel massimale, è una spesa ammissibile.

  • Fabio ha detto:

    Salve io sto comprando una villa del 1980 da demolire e ricostruire, vorrei farlo in bioedilizia con una casa in legno, quali sarebbero i miei limiti di spesa con bonus sisma ed ecobonus? Grazie mille

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Fabio
      Per il sisma bonus ha 96.000 € di massimale di credito di imposta, da aggiungere agli altri Bonus (Ecobonus 30.000 Generatore calore, 60.000 Infissi e Solare Termico, 15.000 € Domotica etc)

  • Claudio D'Alessandro ha detto:

    Buona sera io ho una casa molto vecchia mattoni e pietre due sub, prima casa.
    Vorrei fare demolizione e ricostruzione più tutti gli altri interventi che posso abbinarci, qual’è l’importo massimo che posso ottenere.
    grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Claudio.
      Dipende da quali interventi fa e quali sono le situazioni ante e post.
      Ogni intervento, Sostituzione infissi, caldaie, solare termico, etc ha condizioni iniziali diverse che danno diritto ad alcuni incentivi o ad altri o a nulla …
      Ogni tipo di incentivo ha i suoi massimali di incentivo, alcuni come spesa assima ammessa, alcuni come detrazione massima.

  • giovanni ha detto:

    Buonasera, nel mio condominio forse faranno i lavori trainanti che permettono anche il super bonus dei lavori di serramenta come infissi, taparelle ecc.
    Vis to che si può sostituire anche il scaldabagno, le chiedo cortesemente se i lavori di spostare lo scaldabagno attualmente sito in cucina, fuori al balcone,
    Grazie
    Cordiali Saluti
    Giovanni.D

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Giovanni,
      Prima dei lavori trainati, serva che sia fatto uno dei lavori trainanti: o Cappotto o impianto termico centralizzato.
      Questo, con i lavori trainati, ivi compreso lo scaldabagno, devono far fare il salto di due classi.
      Si anche la sostituzione dello scaldabagno con uno a Pompa di Calore rientra nel Super Bonus 110%

  • Giacomo ha detto:

    Buon giorno….sono Giacomo…ho un appartamento in un condominio,il tecnico che è stato contattato dall amministratore ha preventivato certi lavori con molta genericità.esempio capotto senza indicare materiali ,spessori densità sistema di ancoraggio,,pompe di calore ,senza marca, tipologia consumi,rumorosità… nel prezziario sono considerati lavori ,tipo sostituzione battiscopa ,con smontaggio sostituzione trasporto in discarica , i prezzi non hanno una evidenziazione soddisfacente.chiedo sono tutti lavori che rientrano nell ecobonus ?? Oppure ci potremo trovare a dover pagare parcelle di qualsiasi importo a persone che di questa opportunità né fanno grande business??? Grazie…..

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Giacomo …
      Credo che si riferisca al superbonus 110%. Nella prima fase, più che dal computo, molto dipende da cosa prevede il contratto, in particolare per quel che riguarda gli obblighi e i pagamenti, dal Tecnico progettista e Direttore Lavori e dall’asseveratore.
      Trovate qualcuno che gode della vostra fiducia, Comunque qualche rischio c’è sempre

  • Luca ha detto:

    Buongiorno,
    e complimenti per il sito!
    Ho un appartamento in un mini condominio e stiamo valutando i lavori al 110, attraverso un general contractor . Abbiamo ricevuto il progetto, il computo e il quadro economico
    Tre domande:
    1) le parti ‘fredde’ (nn disperdenti) di un tetto (si trova un piccolo sottotetto) possono godere lo stesso degli incentivi ecobonus 110 (sconto in fattura , cessione credito) anche se non rientrano nel calcolo 25% superficie disperdente lorda? ovviamente se nel computo generale questa sia soddisfatta.
    2) Abbiamo ricevuto un computo dei lavori e quadro economico, ma non leggo l’indicazione di massimali per la congruità, compensi tecnici per asseverazioni e spese amministrative verso l’ente comunale, sono obbligatori da Nov ’21, vero? Sono inclusi nel superbonus e quindi non a carico del committente?
    3) consiglia di invitare anche un rappresentante delle ditta esecutrice durante le prossime assemblee o basta il GC?
    Grazie per qualunque consiglio
    Saluti

    • RiESCo Srl ha detto:

      Grazie LUCA per il sito.
      Il sottotetto è possibile coibentarlo sull’esterno (tetto) se non è computato nel 25% della superficie esterna.
      Non credo, al contrario sia possibile sostituirne Infissi, farci la climatizzazione etc, cioé gli interventi TRAINATI (i vagoni)

  • UMBERTO VALENTINI ha detto:

    Vorrei un chiarimento: qualora si realizzasse la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale (caldaia) e poi anche la sostituzione dell’impianto di climatizzazione estiva esistente (split a PdC), si potrebbe usufruire del massimale cod.2 di 30.000€ + cod.7 di 20.000€, oppure si devono sommare gli interventi usufruendo solo del cod.2? Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Umberto.
      Non ho capito se si riferisce al Superbonus o all’Ecobonus o al Bonus casa.
      In ogni caso per l’impianto di climatizzazione invernale PRIMARIO (caldaia in genere) può usufruire di tutti e 3 i bonus.
      I massimali di detrazione per il Superbonus sono 50.000 se indipendente, 40.000€ da 2 a 8 condomini, 30.000 da 9 condomini in su
      i Massimali di detrazione dell’Ecobonus sono 30.000 sempre
      I Massimali di spesa ammissibile nel Bonus Casa sono 96.000€ al 50% comprensivo di tutti gli altri lavori di manutenzione straordinaria.
      Per la installazione o sostituzione del Climatizzatore estivo, se coesistente con la caldaia invernale) può usufruire solo del Bonus Casa, con il massimale di spesa di 96.000€ (detrazione 50%) comprensivo di tutti gli altri lavori di manutenzione straordinaria.

  • Salvatore ha detto:

    Buongiorno. Abito in un condominio familiare costituito da PT (proprietario io) e P1 e P2 ognuno di proprietà dei miei due figli. Già provvisti di riscaldamento autonomo il 2^ piano e di una sola caldaia a gasolio per pt e 1^ p. Sono già previsti gli interventi trainanti. Vorrei cortesemente sapere: 1) se posso realizzare un impianto centralizzato per il riscaldamento ed il raffrescamento del piano terra e del 1^p; 2) se uno solo per il 2^p; 3) se, nel 1^ caso, verrebbero sommati i massimali. Vi ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrete fornirmi

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Salvatore
      l’impianto di raffrescamento, da solo, non rientra nelle spese ammesse dal Super Bonus.
      Al contrario, se installa una pompa di calore (caldo e freddo) allora è ammessa al superbonus 110%
      La realizzazione di un impianto centralizzato in sostituzione dei due esistenti (uno per il pt e p1° ed uno per il 2° piano) è ammesso.
      Se realizza un impianto centralizzato per 3 Unità Immobiliari, al’ora i massimali sono 20.000,00€ x 3 = 60.000,00 €

  • gabriele ha detto:

    Buongiorno.
    Vorrei una precisazione sull’applicazione dei massimali bonus 110.
    Ho una villetta unifamiliare e per il cappotto sono previsti 50000 €, le pareti verticali da isolare corrispondono a 300mq.
    Siccome su altre tabelle leggo che il costo finanziato per l’intervento è di 150€/mq, quanto mi viene riconosciuto?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Gabriele
      Se il costo unitario è 150 €/mq e la superficie è 300 mq l’importo verrebbe 45.000 € … Nel prezzo unitario sono escluse o incluse l’IVA, le spese tecniche, l’asseverazione, il visto di conformità etc?
      Se sono escluse, allora probabilmente supera i 50.000€ ammesse per la villetta, quindi le riconosceranno solo i 50.000€ e il credito di imposta sarà 55.000€:
      Se incluse la spesa ammessa sarà 45.000€ e il credito di imposta sarà 49.500€

  • Antonello ha detto:

    Buongiorno
    Sto realizzando un intervento per usurfuire del bonus 110 su U.I. unifamiliare con intervento “trainante” la sostituzione dell’attuale impianto di riscaldamento con uno a pavimento ed interventi “trainati” :
    – Sostituzione infissi
    – Impianto fotovoltaico + accumulo
    Posso far rientrare fra gli interventi “trainati” anche la coibentazione del pavimento e del sottotetto nella parte a contatto con le superfici riscaldate (soffitto)
    Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Antonello.
      Per usufruire del Superbonus 110% deve dimostrare il salto di 2 classi energetiche tra la situazione ante e post, con indicazioni delle superfici disperdenti.
      Il cappotto serve per ridurre le perdite termiche verso superfici riscaldate. A parer mio, quindi, il cappotto termico verso superfici riscaldate è termicamente inutile, come tale non sono riconosciuti tra gli ammissibili i costi su cappotti virtuali,

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