Nuovi edifici: il 60% dei consumi dovrà essere coperto dalle fonti rinnovabili
20 Giugno 2022 | Efficienza Energetica
Obbligo è fissato al 60% per gli edifici privati, mentre per gli edifici pubblici la quota da soddisfare è pari al 65%. Ma per quale tipo di immobile? Per quali consumi? Chi è esonerato dall’obbligo?
Lo scorso 13 giugno sono divenute pienamente attive (180 giorni dopo l’entrata in vigore avvenuta il 15/12/2021) le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2021.
Per coloro che operano nel settore edile, in particolare in quello delle nuove costruzioni, si tratta di un cambiamento sostanziale: l’aumento dal 50 al 60% della copertura dei consumi attraverso le rinnovabili.
Ma quali edifici riguarda? E quali tipologie di consumi? Chi è esonerato da tale obbligo?
Se anche tu operi nel settore e cerchi le risposte a queste domande, continua la lettura di questo articolo fino alla fine!
Indice
Il decreto
Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n 199 è strutturato in 50 articoli così suddivisi: Titolo I (artt. 1-3) Finalità, definizioni e obiettivi nazionali, Titolo II (artt. 4-17) Regimi di sostegno e strumenti di promozione, Titolo III (artt. 18-29) Procedure autorizzative, codici e regolamentazione tecnica, Titolo IV (artt. 30-38) Autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete, Titolo V (artt. 39-45) Energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, Titolo VI (artt. 46-47) Informazione, formazione e garanzie di origine, Titolo VII (artt. 48-50) e, infine, le Disposizioni finali.
All’interno del Decreto sono raccolti anche 8 allegati: Allegato I – Procedure di calcolo degli obiettivi (articolo 3, comma 4), Allegato II – Disposizioni per la semplificazione delle procedure per l’installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica negli edifici (articolo 25), Allegato III – Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (articolo 26), Allegato IV – Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento (articolo 29), Allegato V – Contenuto energetico dei combustibili (articolo 39), Allegato VI – Calcolo GHG per biocarburanti e bioliquidi (articolo 2), Allegato VII – Calcolo GHG per combustibili da biomassa (articolo 2), Allegato VIII – Materie prime double counting (articolo 2).
Per quale tipo d’immobile?
Come accennato sopra, con il Decreto viene incrementata al 60% (rispetto al precedente 50%) la copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici. Questa percentuale riguarda gli edifici privati di nuova costruzione e quelli oggetti di ristrutturazioni rilevanti, mentre per gli edifici pubblici la quota da soddisfare è pari al 65%.
Ma cosa s’intende per edifici oggetto ristrutturazioni rilevanti?
Per il D.Lgs 28 del 2011 si tratta di un immobile che rientra in una delle due categorie:
- edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
- edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Mentre per edificio di nuova costruzione si intende un edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs 28 del 2011.
Per quali tipi di consumi?
L’obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili viene esplicitato all’interno dell’art.26 del D.Lgs. 199/2021 e riguarda la copertura dei consumi nell’ambito del riscaldamento, della produzione acqua calda sanitaria e del raffrescamento.
Nell’allegato III del D.Lgs. 199/2021 (Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) vengono precisate le verifiche e i calcoli che il progettista deve inserire nella relazione di cui articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 192/2005 o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma.
Una copia della relazione suddetta viene poi trasmessa al GSE SpA ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l’efficienza energetica degli edifici di cui all’art.4-quater del d.lgs. 192/2005.
Per quanto riguarda il posizionamento degli impianti, questi devono essere installati all’interno dell’edificio stesso; oppure nelle pertinenze, quindi in magazzini, locali di deposito, cantine, soffitti, solai e altro ancora.
Attenzione: per quanto concerne i pannelli fotovoltaici, è vietata l’installazione a pavimento e, nel caso in cui fossero disposti sui tetti a falda, devono avere inclinazione e orientamento della falda stessa.
Chi è esonerato dall’obbligo?
Sono esonerati dall’obbligo gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, purché’ il teleriscaldamento copra l’intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento; gli edifici destinati a soddisfare esigenze temporanee e comunque da rimuovere entro 24 mesi dalla data della fine dei lavori di costruzione (l’indicazione di temporaneità dell’edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione), e gli edifici pubblici messi a disposizione di corpi armati se gli adempimenti risultano incompatibili con la loro natura e destinazione d’uso.
Inoltre, esclusi dall’obbligo anche uffici, ospedali ed edifici commerciali, anche se, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi verranno rideterminati con cadenza quinquennale e in questa circostanza può darsi che vengano attuate delle modifiche.
Le semplificazioni
Il Titolo III Capo I apporta delle semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le semplificazioni riguardano l’installazione di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, considerate manutenzione ordinaria e per questo esenti dall’obbligo di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso.
Inoltre, viene liberalizzata l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo.
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Molto interessante
Grazie Lia