Sconto in fattura per la pompa di calore: come funziona?

23 Aprile 2021 | Incentivi

Quali sono le agevolazioni previste per la pompa di calore? Come ottenere l’impianto scontato subito in fattura? Chi può accedere?

Stai pensando di efficientare il tuo sistema di climatizzazione invernale installando una pompa di calore?

Come forse saprai, ora è più conveniente che mai realizzare questo tipo d’intervento!

Per quanto riguarda gli incentivi previsti per l’installazione della pompa di calore c’è l’imbarazzo della scelta: Conto Termico 2.0, Bonus ristrutturazione al 50%, Ecobonus al 65% e infine il Superbonus 110%. Inoltre, è possibile godere subito delle agevolazioni fiscali attraverso la cessione del credito oppure mediante lo sconto in fattura, senza dover attendere anni con la compensazione delle tasse.

Ma come riconoscere l’incentivo più adatto al proprio caso? Una volta individuato, quali requisiti occorre rispettare per accedervi? Per sfruttare l’ormai famoso “sconto in fattura” a chi è necessario rivolgersi?

In questo articolo chiariremo questi e altri potenziali dubbi così da aiutarti a compiere il grande passo: abbandonare i metodi tradizionali di riscaldamento (gas metano o GPL) a favore delle rinnovabili, permettendoti di così di ottenere maggiori prestazioni termiche e considerevoli risparmi in bolletta, il tutto, senza inquinare l’ambiente.

Se ti interessa approfondire questi aspetti, mettiti comodo e buona lettura!

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Gli incentivi per la pompa di calore

Le misure d’incentivazione dedicate all’installazione dell’impianto a pompa di calore sono:

  • Conto Termico 2.0;
  • Bonus ristrutturazione al 50%;
  • Ecobonus al 65%;
  • Superbonus al 110%.

Il Conto Termico 2.0 incentiva gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e ad amministrarlo è il Gestore Servizi Energetici (GSE).

Quest’ultimo stabilisce gli interventi ammessi, i soggetti che possono accedere e le modalità di accesso al meccanismo.

Il Conto Termico per le pompe di calore copre fino il 65% della spesa sostenuta ed è cumulabile con altri incentivi.

La procedura per accedere a questo incentivo è piuttosto complessa ma viene erogato in tempi rapidi: massimo due mesi e tramite bonifico (in un’unica soluzione fino a 5.000, 00 €).

Veniamo adesso alle detrazioni fiscali.

Il Bonus dedicato alle ristrutturazioni edilizie riguarda le singole unità abitative ma anche le parti comuni di edifici condominiali.

Inizialmente disciplinato all’interno dell’articolo 16-bis del DPR n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), fissava la detrazione fiscale al 36% per le spese sostenute in relazione ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria e fino un ammontare di 48.000,00 € di spesa per unità immobiliare.

Con la legge n. 83/2012 è stata elevata aliquota al 50% e per un ammontare complessivo di 96.000,00 €. Misura che è stata confermata per le spese sostenute dal 26 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 attraverso la legge di Bilancio 2021.

Per godere di tale beneficio fiscale il contribuente può optare per la detrazione fiscale ripartita in dieci quote annuali di pari importo, oppure per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Per quanto riguarda l’Ecobonus al 65%, introdotto con il D.L n 63 del 2014 (articolo 14), si applica agli interventi di efficienza energetica nelle abitazioni, negozi ed uffici, purché già dotati di impianto di riscaldamento.

Quest’ultimo requisito è fondamentale perché se gli ambienti sono riscaldati significa che questi sono realmente abitati, quindi generano dei consumi potenzialmente migliorabili, inoltre, è più probabile che l’immobile sia conforme alle normative urbanistiche edilizie.

Possono beneficiare dell’Ecobonus 65% le pompe di calore ma anche gli apparecchi ibridi (costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione), fino ad un tetto massimo di 30.000,00 €.

Come per il Bonus ristrutturazione al 50%, il contribuente può beneficiare dell’Ecobonus 65% attraverso la compensazione delle tasse (in dieci quote annuali di pari importo) oppure con la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Pompa di calore incentivata al 110%

L’articolo 119, comma 5 del Decreto Rilancio ha poi introdotto un’eccezionale opportunità per coloro che sono interessati all’installazione dell’impianto a pompa di calore, ovvero la possibilità di godere dell’aliquota potenziata al 110%.

L’installazione dell’impianto a pompa di calore rientra infatti nella categoria degli interventi trainanti (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale).

Per accedere al  Superbonus 110% l’intervento deve riguardare la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, sia per le singole abitazioni che in condominio, in quest’ultimo caso l’impianto deve essere centralizzato.

Inoltre, l’intervento (o più interventi combinati) deve assicurare il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.

Il meccanismo del 110% prevede dei tetti di spesa specifici per ogni intervento, nel caso della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, è di 30.000,00 € e comprende anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Sconto in fattura per la pompa di calore: cos’è e come funziona

L’articolo 121, contenuto sempre all’interno del Decreto Rilancio, ha introdotto per le agevolazioni fiscali due nuove opzioni (oltre alla detrazione):

La cessione del credito consiste nella possibilità per il contribuente che realizza i lavori aventi diritto alle detrazioni fiscali, di cedere a terzi la totalità del credito fiscale relativo alle spese sostenute. Questi soggetti, come ad esempio banche o istituti di credito, potranno utilizzarlo in compensazione delle imposte dovute oppure cederlo a loro volta ad altri soggetti.

Per fare ciò, il contribuente, in quanto beneficiario della detrazione, deve inviare la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate oppure affidarsi al proprio commercialista. Tale comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo all’anno successivo a quello in cui sono stati eseguiti e lavori.

Lo sconto in fattura, invece, permette di realizzare i lavori liquidando il fornitore dell‘intervento con la restante parte esente dallo sconto, oppure senza versare alcunché (a seconda dall’intervento in questione). A sua volta, il fornitore potrà cedere o meno il credito alle banche o ad altri intermediari.

In questo caso è a carico del fornitore tutta la procedura relativa alla cessione del credito.

Ecco un esempio pratico:

Il contribuente decide di installare una pompa di calore del valore di 1.500,00 €, avente diritto al 65% di agevolazione fiscale. Anziché pagare subito l’intera somma e poi recuperare parte del contributo con la compensazione delle tasse in 10 anni, optando per lo sconto in fattura, il contribuente spenderà subito solo 525,00 € poiché il restante verrà anticipato dall’impresa, che a sua volta lo cederà a banche o simili.

Chi può accedere allo sconto in fattura per la pompa di calore?

Lo sconto in fattura si applica ai sopra citatati interventi che riguardano il recupero del patrimonio edilizio (Bonus Ristrutturazione 50%) e a quelli destinati all’incremento dell’efficienza energetica (Ecobonus 65% e Superbonus 110%).

Più esattamente, l’articolo 121 riguarda anche altri interventi che puoi approfondire all’articolo Sconto in fattura: per quali lavori?.

Possono accedere allo sconto in fattura per la pompa di calore al 50% tutti i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato, mentre per lo sconto in fattura al 65% (Ecobonus) possono usufruirne tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono l’immobile nel quale viene effettuato l’intervento (qualsiasi sia il titolo).

Attenzione, come abbiamo trattato nell’articolo Chi può fornire lo sconto in fattura?,  il fornitore dell’intervento può scegliere se concedere oppure no il servizio di sconto in fattura, per questo consigliamo fortemente di verificare tale disponibilità prima di procedere con l’inizio dei lavori.

Sconto in fattura per la pompa di calore: perché conviene

Optando per lo sconto in fattura il contribuente può installare l’impianto a pompa di calore godendo subito di uno sconto immediato in fattura del 50% o 65%, perfino del 100% nel caso di Superbonus.

Questo rappresenta senza dubbi un vantaggio notevole per il contribuente che può beneficiare subito dell’agevolazione fiscale senza attendere i canonici dieci anni di detrazione fiscale e senza doversi neppure preoccupare delle pratiche necessarie.

Come ci si può immaginare, l’operazione dello sconto in fattura potrebbe avere un costo, mi spiego meglio.

Optando per la detrazione fiscale il contribuente detrae la totalità del credito spettante, viceversa il fornitore dello sconto in fattura potrebbe applicare un piccolo contributo aggiuntivo a copertura delle spese finanziarie dell’operazione, oppure rincarare il costo finale della fornitura per ricavare un ulteriore guadagno.

In tal caso si tratterebbe comunque di un piccolo onere, che garantirebbe invece al contribuente di ottenere l’impianto a pompa di calore scontato subito in fattura, senza preoccupazioni e senza rischi. Se questo articolo ti è piaciuto commentalo o condividilo con chi credi possa ritenerlo di proprio interesse!

  • Maria Nicotra ha detto:

    Una abitazione in zona agricola a uso strumentale di proprietà di una srl può avere sconto in fattura per pompa di calore inverter?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Si, se la Pompa di Calore è messa in sostituzione del Generatore invernale in riscaldamento, anche la Srl può usufruire dello sconto in fattura, anche in zona agricola

  • Buongiorno,
    vorrei porre una domanda:
    sono una ditta di impiantistica climatizzatori, un cliente ditta SRL mi chiede lo sconto in fattura del 50%
    Posso effettuarlo come faccio ad un privato?
    Se è possibile lo sconto si applica solo sull’imponibile e l’IVA è TUTTA AL 22%?
    Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Marzia
      Certo che lo può applicare anche ad una azienda P. IVA.
      Si l’incentivo si calcola solo sull’imponibile (a meno che l’IVA sia un costo indetraibile anche per l’Azienda)
      Si l’IVA è sempre al 22% eccetto che per i lavori iu un appartamento, e fattura emessa a persona fisica

  • vincenzo ha detto:

    Senza la sostituzione di impianto di riscaldamento esistente è possibile ottenere lo sconto in fattura istallando anche la pompa di calore con split per caldo e freddo?
    Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Vincenzo.
      Se si tratta di un unità residenziale, posseduta da persona fisica, si può usufruire del Bonus Casa 50% in 10 anni

  • Valter ha detto:

    Buongiorno la sostituzione di una stufa a legna, come definito dal D.Lgs 48/2020 é considerata un impianto di riscaldamento. Si può ottenere lo sconto in fattura?
    Grazie

  • ROSANNA RICUCCI ha detto:

    LA SOSTITUZIONE DI UNA POMPA DI CALORE IN UNA ATTIVITA’ COMMERCIALE PUO’ BENEFICIARE DELLO SCONTO IN FATTURA?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Rosanna, si la sostituzione della Pompa di Calore, se quella sostituita è la fonte di riscaldamento primario, può usufruire dell’incentivo Ecobonus e quindi dello sconto in fattura

  • Roberto E. ha detto:

    Buongiorno e grazie per la sua disponibilità.
    Ho appena acquistato e installato due pompe di calore di nuova installazione senza sostituzione delle vecchie usufruendo dello sconto Ecobonus in fattura pari al 50%.
    Ho però un dubbio sulla eventuale comunicazione all Enea..devo farla comunque anche se non ho sostituito pompe di calore precedenti?
    la ringrazio anticipatamente.
    Roberto

  • Giuseppe ha detto:

    Buonasera ma per la sostituzione della caldaia con una pompa di calore, posso sostituire anche l’ impianto con radianti con uno più efficiente di fancoil usufruendo dello sconto in fattura del 65%. Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Giuseppe. Si tra le spese ammesse per la sostituzione del generatore di calore, sono comprese anche quelle per la distribuzione e per i diffusori. Così anche lo sconto in fattura. Resta il massimale della detrazione di 30.000,00 € omnicomprensivo di IVA spese tecniche etc

  • Erica ha detto:

    Buonasera,
    io ho restaurato casa usufruendo del bonus restauri al 50% esaurendo il plafond di 96.000. Ora per ottenere l’agibilità e la fine lavori devo ancora installare fotovoltaico+pompa di calore, posso per quest’ultima usufruire dell’ecobonus? La casa è stata completamente restaurata, era classificata “inagibile” gli impianti preesistenti non sono dimostrabili e comunque risalgono a 20 anni fa.
    Grazie per l’aiuto

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Erica.
      Il limite di 96.000€ di spesa per il Bonus Casa vale per anno e per pratica autorizzativa.
      Se i lavori sono pagati in due anni e con due pratiche separate, diverse, in cui la seconda non è una prosecuzione della prima, allora ha 96.000 € x 2 = 192.000 € di spesa ammissibile, in 2 anni.
      Diversamente se riesce a dimostrare, o con una perizia o con una certificazione che l’UI disponeva di un Impianto Termico, anche non funzionante e ripristinabile con la Manutenzione anche straordinaria, allora per la Pompa di Calore può usufruire del massimale di detrazione di 30.000€ (46.153€ di spesa) …
      Mentre il Fotovoltaico rientra nel Bonus Casa di cui sopra.

  • Giuseppina ha detto:

    Buonasera stiamo facendo la ristrutturazione al 110% mettendo il cappotto, alleggerendo il tetto e i parapetti, ci cambiano anche le caldaie mettendole a condensazione, avrei bisogno di sapere se nel 110% rientrano anche le pompe di calore( detti comunemente climatizzatori) e il cambio dei termosifoni

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Giuseppina
      Nel 110% rientra anche la sostituzione del Generatore di Calore invernale con Caldaia a condensazione o con Pompa di Calore …
      Uno solo dei 2.
      Se mette la caldaia a condensazione per l’inverno, allora le pompe di calore (climatizzatori) per il fresco estivo NON RIENTRANO nell’incentivo né del Super Bonus 110% né dell’Ecobonus 65%.
      Per quelli può sfruttare il Bonus Casa 50%

  • Giancarlo ha detto:

    Buongiorno ho una stufa a legna su singola unità immobiliare 45mq. posso usufruire sconto in fattura su climatizzatore pompa di calore?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Giancarlo
      per la fruizione dell’Ecobonus, l’Unità Immobiliare deve avere un impianto termico invernale (Circolare Agenzia dell’entrate n. 36 31/05/2007).
      Il D.lgs. 48/2020 ha ridefinito l’Impianto Termico come: “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“.
      Ci vuole una dichiarazione del suo termotecnico che certifichi ciò. Ovviamente deve essere rimossa la stufa a legna.

  • Roberta ha detto:

    Sto ristrutturando il mio appartamento, è possibile usufruire dello sconto in fattura 50% bonus casa per l’acquisto dei climatizzatori (nuova installazione, non sostituzione) e dello scalda acqua in pompa di calore?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Roberta.
      Si è possibile, si tratta di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, prevista dalla guida dell’agenzia delle Entrate

  • Roberta ha detto:

    Sto ristrutturando il mio appartamento. È possibile usufruire dello sconto in fattura 50% per l’installazione dei climatizzatori (nuova installazione, non sostituzione) e di uno scalda acqua in pompa di calore?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Roberta.
      Si è possibile, si tratta di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, prevista dalla guida dell’agenzia delle Entrate

  • Simona ha detto:

    Buongiorno ho acquistato una casa nuova dove è installata una pompa di calore che governa il riscaldamento e il raffrescamento. Al momento non ho però gli split idronici e vorrei acquistarli per completare l’impianto e migliorare l’efficienza energetica. Posso usufruire dello sconto in fattura del 50%? Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Simona.
      E’ una nuova casa con impianto termico (pompa di Calore) ma senza impianto di diffusione del calore (pavimento radiante, fan coil o split o altro)?
      Come è possibile?
      Comunque se la casa ha già l’abitabilità e l’accatastamento (quindi è un immobile esistente) allora si, l’installazione di split interni è considerata manutenzione straordinaria e ha diritto al Bonus Casa 50%

  • Katiuscia ha detto:

    Salve il volevo sapere se potevo usufruire dello sconto in fattura del 50 percento con nuova installazione di chiller da 16kw e termoconvettori .

  • Katiuscia ha detto:

    Salve il volevo sapere se potevo usufruire dello sconto in fattura del 50 percento con nuova installazione di chiller da 16kw e fan coil

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buona sera Katiuscia.
      Se è una sostituzione di un impianto pre-esistente con il Chiller da 16 kW e fan coil, allora ha diritto allo sconto in fattura del 65% sia se è residenza sia se è altra attività, sia se è persona fisica, sia se è azienda.
      Se è nuova installazione ha diritto al 50% di sconto in fattura solo se è un’abitazione e chi riceve la fattura è persona fisica

  • Fabio ha detto:

    Buonasera,
    Se volessi ristrutturare casa, con un impianto di riscaldamento esistente con caldaia standard, e impianto di climatizzazione estiva con n.2 condizionatori da 9000 btu, usufruendo del 110 quali percentuali di spesa ho?
    E sono due limiti di spesa differenti o un unica sostituzione o ristrutturazione di unico impianto termico?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Fabio
      l’incentivo Superbonus 110% e/o Eco Bonus per la sostituzione dell’Impianto Termico invernale, è concesso solo per la sostituzione dell’impianto primario.
      Se nel suo appartamento c’è sia la caldaia sia due condizionatori per gli stessi ambienti, lei può accedere a uno dei due incentivi solo per la sostituzione della caldaia, con il limite di 30.000€ detrazione fiscale per un unico impianto.

  • LUIGI ha detto:

    buon pomeriggio sono un istallatore che deve istallare un boiler a pompa di calore posso fare lo sconto in fattura del 65% ?
    Se e’ possibile farlo vi e’ anche una dicitura nella fattura che dichiaro la sostituzione della caldaia con il boiler ?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Luigi
      Si, certo, anche per il boiler a pompa di calore.
      Le ricordo che il massimale di spesa ammesso è 1.200 € per accumuli fino a 150 lt e 1.500 oltre 150 lt

  • Leonardo ha detto:

    Molto interessante, grazie per la pubblicazione di tutti la casistica delle richieste. Purtroppo non ho trovato il mio caso, e ve lo sottopongo:
    Abitazione di proprietà, unico proprietario, sostituzione della sola pompa di calore (rotta) in un sistema ibrido alimentato anche da pannelli fotovoltaici e collegato a pannelli solari. Ho diritto allo sconto in fattura? 50 o 65? Grazie della risposta.

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Leonardo …
      Riterrei di si, lei può usufruire del 65% per la sostituzione della PdC perché la norma parla di sostituzione del generatore di calore invernale senza limitare al fatto se è integrata con il Solare Termico

  • Francesco ha detto:

    Buon giorno, ho già usufruito dello sconto del 65 % per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento invernale con caldaia a condensazione e pannelli radianti a pavimento nel corso di una ristrutturazione effettuata lo scorso anno.

    Posso ottenere anche lo sconto del 65% per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione oppure lo lo si può ottenere solo una volta?

    Grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Francesco …
      Non mi è chiara la domanda: vuol cambiare nuovamente caldaia e pavimento radiante o per impianto di climatizzazione intende gli split pompa di calore per i raffrescamento estivo (e integrazione invernale)?
      Nel primo caso ritengo di NO, anche se la norma è poco chiara per l’intervallo di tempo che deve intercorrere per cambiarlo nuovamente (almeno 5 o 10 anni)
      Nel secondo caso NO perché la sostituzione del generatore invernale deve intendersi solo il primario (caldaia) e non il secondario (split).
      Per gli split e il climatizzatore estivo, però può usufruire del Bonus Casa al 50%.

  • Andrea ha detto:

    Buongiorno, posso avere lo sconto in fattura del 50% solo comprando la pompa di calore? Avrei la necessità di installarla in un nuovo edificio non in Italia ma comunque nella comunità europea. Grazie mille

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Andrea.
      Può usufruire del Bonus Casa solo per lavori (Ndr anche Pompe di Calore) installate in un’abitazione (cat. catastale A) in Italia e se paga tasse in Italia.

  • Antonio ha detto:

    Buongiorno, sto ristrutturando casa e ho fatto l’impianto di riscaldamento con i termoarredo utilizzando una caldaia a condensazione che già c’era. Ora sto sostituendo due vecchi split con un impianto canalizzato utilizzando macchine Daikin da 18.000 btu. a pompa di calore
    Volevo sapere posso usufruire dell’ecobonus dei condizionatore del 65%?

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Antonio
      Se l’Unità Immobiliare della caldaia esistente e dei due split è la stessa ma servono locali o aree diversi, allora può usufruire dell’ecobonus 65%. Diversamente no, perché il 65% è riconosciuto per la sostituzione del generatore principale

  • Gjon ha detto:

    Buongiorno ho comprato una nuova caldaia a condensazione per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente (caldaia in camera stagna) nel corso di una ristrutturazione. Intendo usufruire del bonus 65% per la caldaia nuova. ( ovviamente facendo comunicazione all’Enea, legge 10 ecc)

    Se decidessi tra qualche mese di integrare la nuova caldaia con una pompa di calore della stessa marca compatibile rendendo quindi l’impianto ibrido, potrò chiedere il bonus 65% anche per la pompa di calore?
    Grazie

    ( quindi, per essere più chiaro… la nuova futura pompa di calore non sarà in sostituzione dell’impianto principale già incentivato, ma in integrazione di quel impianto)

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Gjon
      L’Eco-Bonus 50% o 65% è riconosciuto solo per la sostituzione del generatore di calore principale, non per l’integrazione con funzionamento ibrido.
      Può accedere al contrario, al Bonus Casa del 50% per lavori di manutenzione straordinaria

  • Marco Tortorizio ha detto:

    buongiorno
    se compro uno scaldacqua a pompa di calore hybrid e me lo installo autonomamente posso usufruire della detrazione del 65% ? e devo presentare dei documenti e a chi ?
    grazie

    • RiESCo Srl ha detto:

      Buon giorno Marco.
      Si ha diritto al Credito di Imposta del 65% (Eco Bonus)
      Accede al sito ENEA Detrazioni Fiscali, evade la pratica e poi procede sul sito dell’Agenzia delle Entrate per acquisire il Credito d’Imposta.
      Per chi lo fa la prima volta, c’è un po’ da studiare.
      Le suggerisco di cercare qualche Tutorial su Google … o affidarsi ad un tecnico che svolge questi servizi …

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